
QUANDO è OBBLIGATORIO IL DIRETTORE DEI LAVORI?
Per gli appalti privati non esiste una normativa specifica che regola nel dettaglio la direzione dei lavori; tuttavia, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia prevede, al Capo II, articolo 64, comma 3, che «l’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali». Successivamente al Capo IV, articolo 93, comma 1, la figura del direttore dei lavori compare tra quelle che chiunque sia intenzionato a eseguire costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche è tenuto a comunicare preventivamente allo sportello unico e tramite questo alle altre autorità competenti in materia. Appare quindi evidente l’obbligo di nomina del direttore dei lavori in caso di opere strutturali e ancor più qualora queste ricadano in zona sismica; a conferma il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», sottolinea le responsabilità e le competenze (4.1.10.3) del direttore dei lavori rispetto al complesso delle opere strutturali.
Risalendo poi fino al Capo I del D.P.R. 380/2001, articolo 24, comma 5, lettera a), è il direttore dei lavori ad attestare la sussistenza «delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato». Per tanto non ci si può esimere dall’incaricare un tecnico che rivesta questo particolare ruolo nel caso di procedimenti che implichino la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 380/2001, o a maggior ragione la richiesta di un Permesso di Costruire, di cui all’articolo 10 dello stesso Decreto.
La presenza del direttore lavori non è quindi obbligatoria, o comunque sottintesa, unicamente per le opere minori, ovvero quelle eseguibili in regime di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, o con C.I.L.A ai sensi dell’articolo 6-bis; per queste ultime, come recita il comma 2, è sufficiente che l’elaborato progettuale e la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata siano sottoscritti da «un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio». Tuttavia, la modulistica unificata, all’interno dell’allegato “Soggetti Coinvolti”, sempre obbligatorio indipendentemente dal titolo edilizio richiesto, integra la possibilità di nominare e quindi identificare il direttore lavori.
Tutto ciò premesso, visto anche l’articolo 1662 del Codice Civile, il quale dispone che il «committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato», è buona prassi che costui si avvalga sempre e comunque di un professionista in grado di garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, onde scongiurare eventuali difetti di costruzione o abusi edilizi, e conseguentemente incappare in ricadute economiche o peggio in violazioni delle normative vigenti.
QUANDO È OBBLIGATORIO IL cOORDINATORE PER LA SICUREZZA?
L’articolo 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nel caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, designi contestualmente all’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione (comma 3), e prima dell’affidamento dei lavori il coordinatore per l’esecuzione (comma 4). Lo stesso soggetto, se in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 dello stesso Decreto, può ricoprire ambedue i ruoli.
Occorre precisare che la compresenza di un’impresa esecutrice e di lavoratori autonomi non fa scattare l’obbligo di coordinamento; diverso è il caso di una ditta individuale con almeno un dipendente, la quale è da intendersi a tutti gli effetti come impresa esecutrice.
